Discarica abusiva, dissequestro non può porre condizioni
Rifiuti
La restituzione di un'area oggetto di un sequestro preventivo, annullato o revocato per assenza delle condizioni di legge, è un atto “dovuto e incondizionato” e non può essere subordinato all'obbligo di bonificare l'area.
La Cassazione (sentenza 28577/2014) ha così annullato un'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ordinato la restituzione dell'area ai proprietari (incolpevoli), a condizione che questi ultimi si fossero attivati per la realizzazione della bonifica. La mancanza di elementi da cui dedurre un concorso nella realizzazione della discarica, secondo la Suprema Corte, avrebbe invece dovuto imporre la “immediata riconsegna del bene sequestrato agli aventi diritto, senza alcuna condizione”.
In materia di rimozione dei rifiuti abbandonati (fatta salva l'ipotesi di bonifica di siti inquinati), ricorda poi il Giudice, la legge non prevede alcun onere reale a carico del proprietario non responsabile, che possa giustificare l'emanazione di una ordinanza sindacale nei suoi confronti.
Tale potere di ordinanza, infine, è assegnato esclusivamente all'autorità amministrativa dall'articolo 192 del Dlgs 152/2006.
Rifiuti - Abbandono - Sequestro area - Assenza condizioni di legge - Restituzione condizionata alla bonifica - Illegittimità - Dlgs 152/2006, articolo 192 - Potere di ordinanza - Competenza amministrativa - Esclusiva
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Abbandono - Condanna del Giudice penale - Subordinazione del dissequestro del sito alla bonifica - Non legittima
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