Danno ambientale non esclude danno all'immagine
Danno ambientale e bonifiche
Dal sistema normativo non si trae alcuna preclusione alla riconoscibilità in capo alla Regione di un danno non patrimoniale risarcibile, sub specie di danno all'immagine, derivante da un fatto illecito produttivo di danno ambientale.
La Corte di Cassazione (sentenza 24619/2014) interpreta così l'articolo 313 del Dlgs 152/2006, norma che riserva allo Stato il danno all'ambiente, lasciando “fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio”.
Il combinato disposto di “Codice ambientale”, C.c. (articoli 2043 e 2059) e C.p. (articolo 185), legittima secondo la Suprema Corte la risarcibilità del danno — ulteriore e diverso da quello ambientale – anche “non patrimoniale”, cioé determinato dalla “lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”.
Confermata quindi la condanna a risarcire 8mila euro alla Regione per il danno all'immagine (ovvero alla reputazione e al prestigio) causato dallo smaltimento illecito, all'interno di un'area regionale protetta, di quasi 2500 tonnellate di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo.
Terre da scavo - Articolo 186 del Dlgs 152/2006 - Dlgs 205/2010 - Abrogazione con decorrenza futura - Norma temporanea - Principio della retroattività della norma penale più favorevole - Escluso
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte VI - Risarcimento del danno ambientale
Danno ambientale - Articolo 313, Dlgs 152/2006 - Risarcimento di danni diversi - Discipline affiancate - Articoli 2043 e 2059 C.c. - Danno non patrimoniale - Requisiti - Danno all'immagine - Persone giuridiche - Risarcibilità
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