Emissioni, c'è l'illecito anche per violazione prescrizioni Autorità
Aria
Non solo il superamento dei limiti tabellari delle emissioni, ma anche la violazione di prescrizioni dell'Autorità integra l'illecito ex articolo 279, comma 2, Dlgs 152/2006.
Lo ricorda la Cassazione nella sentenza 10 giugno 2014, n. 24334. L'imputato, titolare di autorizzazione alle emissioni derivanti da assemblaggio di motori marini ometteva di tenere il registro obbligatorio di annotazione dei consumi di prodotto verniciato, previsto dall'autorizzazione, venendo così condannato per il reato di cui all'articolo 279, comma 2, Dlgs 152/2006.
Per i Giudici non si tratta, come lamentato dall'imputato, di mero formalismo inopportunamente sanzionato. Il reato in oggetto è reato formale di pericolo: le prescrizioni dell'Autorità come la tenuta di registri obbligatori hanno anche lo scopo di assicurare quel monitoraggio dell'inquinamento indispensabile per la tutela del bene “ambiente”. Pertanto non può essere priva di offensività quella condotta che violando una prescrizione disposta con l'autorizzazione rende meno agevole il compito di controllo attribuito alla P.a.
Aria - Autorizzazione alle emissioni - Violazione - Articolo 279, comma 2, Dlgs 152/2006 - Inosservanza prescrizioni Autorità - Reato - Sussiste
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
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