Imballaggi, in vigore recepimento direttiva 2013/2/Ue
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Maggiore chiarezza sugli esempi dei criteri illustrativi della definizione di "imballaggio". Il MinAmbiente con decreto 22 aprile 2014 in vigore dal 14 giugno implementa le modifiche della direttiva 2013/2/Ue alla storica direttiva "packaging" 94/62/Ce.
L'intervento ministeriale elimina imprecisioni e ambiguità presenti nella normativa pregressa che avevano determinato discrepanze nelle legislazioni in materia tra i diversi Stati membri. Il Dm 22 aprile 2014 modifica l'allegato E, Parte IV, Dlgs 152/2006 specificando meglio gli esempi illustrativi dei criteri che definiscono cosa sia o cosa non sia "imballaggio" ai sensi della normativa.
Secondo i nuovi esempi, che andavano implementati entro il 30 settembre 2013, sono "imballaggio", tra gli altri, le grucce per abiti (solo se vendute insieme all'abito), i rotoli per alluminio, pellicola o carta, le scatole di fiammiferi, piatti e tazze monouso, capsule per il caffè lasciate vuote dopo l'uso, la pellicola di plastica che ricopre gli abiti lavati in lavanderia. Non sono "imballaggio" i budelli per salsicce, le bustine solubili per detersivi, le posate monouso, i lumini per tombe, i macinapepe ricaricabili.
Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Modifica della direttiva 94/62/Ce
Attuazione direttiva 2013/2/Ue - Rimodulazione degli esempi illustrativi della nozione di imballaggio
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