Trasporto rifiuti verso impianto non autorizzato, scatta sequestro mezzo
Rifiuti
L'esigenza cautelare di sequestro del mezzo utilizzato per un trasporto non autorizzato di rifiuti è insita nell'obbligo di confisca dello stesso, sancito dall'articolo 259 del Dlgs 152/2006, e preclude al Giudice ogni valutazione sul “periculum in mora”.
La pericolosità della res nell'ipotesi di effettuazione di un trasporto di rifiuti verso un impianto non autorizzato al recupero o allo smaltimento degli stessi, sottolinea la Cassazione – allacciandosi a numerosi precedenti — nella sentenza 19884/2014, è infatti stata riconosciuta dal Legislatore in via generale.
La revoca del sequestro cautelare preventivo del mezzo di trasporto è quindi possibile soltanto nel caso vengano a mancare gli elementi costituitenti il “fumus commissi delicti”. Ma tale ipotesi è sicuramente esclusa quando, come nel caso giunto in giudizio, sono stati più di 20 i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore verso una discarica in possesso di una autorizzazione scaduta anni prima, e mai rinnovata.
Trasporto rifiuti - Impianto di destinazione non autorizzato alla gestione - Sequestro mezzo - Periculum in mora - Riconosciuto dal Legislatore - Articolo 259, comma 2, Dlgs 152/2006 - Confisca obbligatoria mezzo
Rifiuti - Responsabilità del produttore - Conferimento a impianti terzi - Dovere di accertare che siano debitamente autorizzati - Minima diligenza - Violazione - Gestione illecita di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006) - Concorso - Rientra
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Trasporto - Sequestro preventivo del mezzo - Requisiti
Trasporto illecito di rifiuti - Dlgs 152/2006 - Confisca del mezzo - Traffico illecito - Autorizzazione successiva - Non rileva
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941