News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 28 maggio 2014

Rifiuti, regime autorizzativo “non ammette equipollenti”

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Rifiuti, regime autorizzativo “non ammette equipollenti”

L’eventuale legittimità dell'attività commerciale svolta non può avere alcuna efficacia surrogatoria del titolo abilitativo richiesto dalla normativa sui rifiuti.

 

Con queste motivazioni la Corte di Cassazione (sentenza 19129/2004) ha confermato un sequestro preventivo di un terreno agricolo dove, senza alcuna autorizzazione, era stato accumulato un notevole quantitativo di cerchioni e pneumatici usati (e altro materiale misto), ritenendo sussistente in tale ipotesi il fumus del reato di discarica non autorizzata.

 

La circostanza che il ricorrente abbia esibito numerose fatture di acquisto e di vendita di pneumatici usati, per la Suprema Corte, non ha alcun rilievo, perché la natura di rifiuti del materiale sotto esame discende comunque dallo stato di abbandono e di disuso in cui lo stesso era stato rinvenuto.

 

La qualifica di un oggetto come rifiuto, sottolinea la Suprema Corte, rappresenta una "quaestio facti" che deve essere accertata dal Giudice di merito, “in base ad un criterio oggettivo e prevalente di compatibilità ambientale”.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 9 maggio 2014, n. 19129

Rifiuti - Abbandono di pneumatici usati e cerchioni - Sequestro area - Fumus del reato di discarica abusiva - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Nozione di rifiuto - Presenza di fatture di acquisto e vendita - Non rileva

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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