Spedizioni di rifiuti, legittime prescrizioni “aggiuntive”
Rifiuti
Le informazioni richieste e le prescrizioni impartite dalla P.a. nell'ambito di una spedizione transfrontaliera di rifiuti non sono illegittime solo perché non trovano fondamento in un'espressa e tassativa previsione normativa.
Con queste motivazioni il Tar del Veneto (sentenza 446/2014) ha legittimato l'operato della Regione che, nell'ambito di una “notifica generale” relativa a più spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, ha imposto, in sede di approvazione delle garanzie finanziarie per le singole spedizioni, delle richieste ulteriori rispetto a quelli tassativamente delineate dal regolamento 1013/2006/Ce, come quella di indicare la fascia oraria della spedizione (con un margine di 4 ore) o di accompagnare il trasporto con la documentazione attestante la conformità tra rifiuti trasportati e notificati.
Visto che il primo obiettivo del regolamento Ue è la tutela dell'ambiente, sottolinea il Tar, l'elenco delle informazioni che lo stesso consente di richiedere nell'ambito di una spedizione non costituisce un catalogo chiuso e tassativo.
Spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce
Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - Notifica generale - Ulteriori prescrizioni impartite e informazioni richieste dalla P.a. in sede di approvazione delle garanzie finanziarie - Regolamento 1013/2006/Ce - Elenco chiuso e tassativo - Escluso
L'esportazione e l'importazione di rifiuti
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