Emissioni, no a reato se dentro limiti tabellari
Aria
Niente reato ex articolo 674, Codice penale se le emissioni provengono da attività autorizzata e non superano gli standard di legge: Cassazione 8 maggio 2014, n. 18896 conferma un principio consolidato in materia.
I Giudici, nella sentenza in parola hanno rigettato le diverse conclusioni del Tribunale ricordando un orientamento oramai dominante nella giurisprudenza di legittimità: il reato di getto pericoloso di cose (articolo 674, C.p.) è escluso nel caso di emissioni da attività industriale autorizzata o disciplinata dalla legge e contenute nei limiti normativi o dell'autorizzazione rilasciata.
Il rispetto dei limiti, ribadisce la Cassazione, implica una presunzione di legittimità del comportamento. Se le attività industriali trovano la loro regolamentazione in una normativa di settore, perché si configuri il reato ex articolo 674, C.p., non basta che le emissioni siano idonee a recare disturbo o fastidio, è necessario provare che tali emissioni superano gli standard fissati dalla legge.
Aria - Emissioni di polveri - Reato ex articolo 674, C.p. - Getto pericoloso di cose - Impianto autorizzato - Limiti tabellari fissati dalla legge - Mancato superamento - Configurabilità del reato - Esclusione
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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