News - Aggiornamento normativo

Aria

Milano, 15 maggio 2014

Emissioni, autorizzazione tiene conto di potenziali molestie olfattive

Aria

(Francesco Petrucci)

Le emissioni odorigene possono essere valutate, secondo le migliori tecniche disponibili, in sede di rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività produttive.

 

Lo ha deciso il Tar Veneto nella sentenza 5 maggio 2014, n. 573. L'articolo 268, comma 1, Dlgs 152/2006 fa riferimento a un concetto ampio di "inquinamento atmosferico", per cui anche se non vi è un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse vanno ricomprese in tale ampia definizione. La molestia olfattiva intollerabile è sia fattore di pericolo per la salute o la qualità dell'ambiente sia compromette altri usi dell'ambiente.

 

Pertanto in sede di autorizzazione alle emissioni, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l'inquinamento atmosferico, tanto che il progetto dell'impianto da autorizzare deve indicare le tecniche adottate per limitare le emissioni e la loro qualità e quantità (articolo 296, comma 2, lettera a, Dlgs 152/2006), l'Amministrazione può valutare anche i profili che arrecano molestie olfattive facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili.

documenti di riferimento
Sentenza Tar Veneto 5 maggio 2014, n. 573

Aria - Attività produttive - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Procedimento - Valutazione emissioni odorigene - Legittimità

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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