Letame destinato alla produzione di biogas, è rifiuto
Rifiuti
La Cassazione rigetta il ricorso contro il sequestro preventivo di un'area dove era stato depositato, senza alcuna autorizzazione, il letame equino destinato ad alimentare un impianto per la produzione di biogas.
Da un lato, la provenienza “non eminentemente agricola” del letame — che arriva da un allevamento industriale per la produzione di carne e latte – e la sua parziale commistione con del digestato solido, non consentono secondo la Suprema Corte (sentenza 16200/2014) che lo stesso possa essere considerato “materiale fecale” escluso dalla normativa sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f) del Dlgs 152/2006.
Non è poi applicabile neanche la deroga prevista a favore dei sottoprodotti di originale animale disciplinati dal regolamento 1069/2009/Ce (articolo 185, comma 2, lettera b), visto che la stessa norma di deroga esclude dal proprio campo di applicazione i sottoprodotti destinati ad essere utilizzati per compostaggio o produzione di biogas.
Letame "parzialmente agricolo" destinato a produrre biogas - Esclusione dai rifiuti - Articolo 185, comma 1, lettera f) - Non rientra - Sottoprodotto di origine animale - Regolamento 1069/2009/Ce - Rientra - Deroga prevista dall'articolo 185, comma 2, lettera b) - Non applicabile
Misure urgenti per la crescita del Paese (cd. "Dl Crescita") - Stralcio - Sospensione operatività Sistri - Energia - Appalti - Servizi pubblici locali
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale - Abrogazione regolamento 1774/2002/Ce
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