News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 12 maggio 2014

Letame destinato alla produzione di biogas, è rifiuto

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Letame destinato alla produzione di biogas, è rifiuto

La Cassazione rigetta il ricorso contro il sequestro preventivo di un'area dove era stato depositato, senza alcuna autorizzazione, il letame equino destinato ad alimentare un impianto per la produzione di biogas.

 

Da un lato, la provenienza “non eminentemente agricola” del letame — che arriva da un allevamento industriale per la produzione di carne e latte – e la sua parziale commistione con del digestato solido, non consentono secondo la Suprema Corte (sentenza 16200/2014) che lo stesso possa essere considerato “materiale fecale” escluso dalla normativa sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f) del Dlgs 152/2006.

 

Non è poi applicabile neanche la deroga prevista a favore dei sottoprodotti di originale animale disciplinati dal regolamento 1069/2009/Ce (articolo 185, comma 2, lettera b), visto che la stessa norma di deroga esclude dal proprio campo di applicazione i sottoprodotti destinati ad essere utilizzati per compostaggio o produzione di biogas.

 

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 14 aprile 2014, n. 16200

Letame "parzialmente agricolo" destinato a produrre biogas - Esclusione dai rifiuti - Articolo 185, comma 1, lettera f) - Non rientra - Sottoprodotto di origine animale - Regolamento 1069/2009/Ce - Rientra - Deroga prevista dall'articolo 185, comma 2, lettera b) - Non applicabile

Dl 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese (cd. "Dl Crescita") - Stralcio - Sospensione operatività Sistri - Energia - Appalti - Servizi pubblici locali

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1069/2009/Ce

Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale - Abrogazione regolamento 1774/2002/Ce

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