News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 18 aprile 2014

Discarica su fondo occupato sine titulo, il risarcimento non si prescrive

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Anche quando finalizzata a opere di interesse pubblico, l'occupazione di un'area senza un legittimo titolo rappresenta un illecito a carattere permanente, come tale non soggetto alla prescrizione quinquennale.

 

Con queste motivazioni il Consiglio di Stato (sentenza 1105/2014) ha accettato il ricorso di un privato per il risarcimento del danno derivante dalla occupazione – senza esproprio — di un terreno di sua proprietà, escludendo la possibilità che nel caso in questione si fosse verificata la “accessione invertita” (o “occupazione acquisitiva”) prevista dall'articolo 43 del Dpr 327/2001 (“Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”).

 

Essendo stato tale articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza 293/2010), sottolinea il CdS nella sentenza, la P.a. in tali situazioni ha ora due sole alternative: o restituisce i terreni ai titolari dopo averli ripristinati allo “status quo ante” (eventualmente risarcendo il danno), oppure acquisisce un titolo legittimo di acquisto dell'area ai sensi dell'articolo 42-bis dello stesso Dpr 327/2001 (norma introdotta nel 2011 a seguito della bocciatura dell'articolo 43 da parte della Corte Costituzionale).

 

 

documenti di riferimento
Dpr 8 giugno 2001, n. 327

Espropriazione per pubblica utilità

Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti - Stralcio

Sentenza Consiglio di Stato 10 marzo 2014, n. 1105

Rifiuti - Realizzazione discarica su terreno di proprietà privata - Dichiarazione di pubblica utilità - Mancato esproprio - Illegittimità - Articolo 43, Dpr 327/2001 - Illegittimità costituzionale - Accessione invertita - Esclusa - Risarcimento del danno - Prescrizione - Esclusa fino alla cessazione dell'illecito

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