News - Aggiornamento normativo

Aria

Milano, 14 aprile 2014

Immissioni intollerabili, comparazione interessi esclusa

Aria

(Francesco Petrucci)

Immissioni intollerabili, comparazione interessi esclusa

In caso di accertate immissioni intollerabili, l'articolo 844, Codice civile esclude la comparazione di interessi tra attività produttive e diritti del privato leso dalle immissioni. L'attività molesta va inibita, dice la Cassazione nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8094.

 

La vicenda concerne una attività di ristorazione che immetteva verso una abitazione fumi molesti di cui era accertato il superamento della normale tollerabilità. Il ristoratore accettava di installare una canna fumaria per eliminare le immissioni ma la proprietaria dell'abitazione rifiutava, non volendo subire, dopo le immissioni moleste una "deminutio" della sua proprietà (la canna avrebbe insistito sui muri dell'abitazione).

 

I Giudici, ribaltando la sentenza di merito hanno dato ragione alla cittadina ricorrente. L'articolo 844, Codice civile sulle immissioni moleste consente una comparazione di interessi tra impresa e cittadino solo quando le immissioni rientrino nella normale tollerabilità. Se la superano si verte in comportamento illecito e la comparazione di interessi (con sacrificio dell'interesse privato in favore di quello della produzione) è esclusa.

documenti di riferimento
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262

Codice civile - Stralcio - Norme attinenti alla normativa ambientale ed alla sicurezza sul lavoro

Sentenza Corte di Cassazione 7 aprile 2014, n. 8094

Aria - Immissione di fumi da attività produttiva - Articolo 844, C.c. - Superamento della normale tollerabilità - Comparazione tra l'interesse produttivo e quello del privato - Esclusione

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