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Rifiuti

Milano, 25 marzo 2014

Gestione illecita rifiuti “assimilabili”, il reato non cambia

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Gestione illecita rifiuti “assimilabili”, il reato non cambia

L’articolo 256 del Dlgs 152/2006 sanziona penalmente chiunque gestisca rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, senza alcuna distinzione in ragione della origine urbana o speciale dei rifiuti.

 

La Suprema Corte ha così confermato la condanna nei confronti di un privato sorpreso a smaltire dei rifiuti costituiti da imballaggi in polistirolo, in assenza del prescritto titolo abilitativo (sentenza 48737/2013). Ai fini dell’applicazione dell’articolo 256, ricorda il Giudice, l’unica classificazione dei rifiuti che rileva è quella relativa alla pericolosità degli stessi.

 

L’articolo 261 del Dlgs 152/2006 che sanziona in via amministrativa la violazione delle regole stabilite specifiche per la gestione degli imballaggi (articolo 217-226), parimenti richiamato dal ricorrente, riguarda – sempre secondo la Suprema Corte -  “specifici soggetti e situazioni del tutto differenti”.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 5 dicembre 2013, n. 48737

Rifiuti - Imballaggi in polistirolo - Gestione illecita - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Assimilabilità dei rifiuti - Non rileva - Articolo 261, Dlgs 152/2006 - Situazioni del tutto differenti

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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