Depositi Gpl “ricoperti”, norme ad hoc in arrivo
Energia
Entra in vigore il 14 aprile 2014 l’aggiornamento della disciplina tecnica in materia di installazione ed esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva fino a 13 m3, disposto con Dm 4 marzo 2014.
Tra le novità che il provvedimento apporta al DmInterno 14 maggio 2004, si segnala la nuova definizione normativa di “serbatoio interrato”, in cui ricadono anche i serbatoi collocati sopra il piano campagna, “quando ricoperti” con materia incombustibile di spessore non inferiore a 0,5 metri (una struttura in calcestruzzo può sostituire la recinzione).
Il Dm 4 marzo 2014 aggiorna anche i riferimenti normativi alle norme tecniche, più altre disposizioni sparse in materia di sicurezza (distanze, recinzioni, segnaletica), semplificando gli adempimenti di sicurezza previsti a carico dei piccoli depositi sotto i 0,3 metri cubi.
Le novità si applicheranno ai depositi installati a partire dal 14 aprile 2014 e anche, nel caso di modifiche sostanziali o ampliamenti, ai depositi già esistenti. Sono invece esclusi i depositi in possesso di parere di conformità favorevole sul progetto, reso ai sensi dell'articolo 3 del Dpr 151/2011.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di Gpl - Modifiche al decreto 14 maggio 2004
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3
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