News - Aggiornamento normativo

Aria

Milano, 18 marzo 2014

Emissioni non autorizzate, costruzione ed esercizio impianto "condotta unica"

Aria

(Francesco Petrucci)

Emissioni non autorizzate, costruzione ed esercizio impianto "condotta unica"

Ai fini del reato di emissioni in atmosfera non autorizzate (articolo 279, Dlgs 152/2006) costruzione e esercizio di un impianto sono condotta unica che va considerata globalmente ai fini della prescrizione.

 

Lo ricorda la Cassazione (sentenza 24 febbraio 2014, n. 8678) che cassa la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il reato ex articolo 279, Dlgs 152/2006 a carico di un soggetto che aveva costruito ed esercito un impianto senza autorizzazione alle emissioni. Il fatto era stato accertato il 1° agosto 2008 e l’autorizzazione era intervenuta l’8 luglio 2009. Il Tribunale partendo dalla data di accertamento del reato aveva constatato l’intervenuta prescrizione quadriennale.

 

Non la pensa così la Cassazione. Costruire e attivare un impianto senza autorizzazione alle emissioni (ex articolo 279, Dlgs 152/2006 sia nella versione vigente fino ad agosto 2010, sia in quella successiva) se poste in essere da uno stesso soggetto sono una medesima condotta criminosa finalizzata all'esercizio dell’impianto: il reato perdura e si consuma o con il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni o con la cessazione dell’esercizio dell’impianto. Perdurando la condotta fino al rilascio dell’autorizzazione nel 2009, la prescrizione quadriennale non era ancora intervenuta.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 24 febbraio 2014, n. 8678

Aria - Impianti produttivi - Emissioni in atmosfera - Mancanza dell'autorizzazione alle emissioni - Articolo 279, Dlgs 152/2006 - Costruzione e attivazione dell'impianto - Condotta unica ai fini del calcolo della prescrizione - Sussistenza

 

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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