Seveso, via libera definitivo alle semplificazioni per centrali termoelettriche
Rischio incidenti rilevanti (Seveso)
Il Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014 ha approvato in via definitiva la modifica al Dlgs 334/1999 che, in ambito di impianti a rischio di incidenti rilevanti (cd. “Seveso”), equipara l'olio combustibile denso ai prodotti petroliferi.
Il provvedimento, che ora viaggia verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, è composto da 2 soli articoli che prevedono l'aggiunta della categoria “oli combustibili densi” alla sezione “prodotti petroliferi” della parte 1 (sostanze specificate), allegato I, Dlgs 334/1999.
Così facendo, gli impianti che utilizzano tali sostanze saranno esclusi dal Dlgs 334/1999 nel caso non superino le 2.500/25.000 tonnellate di quantità gestite (mentre attualmente la norma inquadra l’olio combustibile denso nella parte 2 dell'allegato I, con classe di rischio R50 — e quantità limite pari a 100/200 tonnellate — o R51/53 — quantità limite pari a 200/500 tonnellate).
Controllo pericoli incidenti rilevanti sostanze pericolose - cd. "Seveso bis"
Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose - Cd. "Seveso ter" - Abrogazione della direttiva 96/82/Ce
Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - (cd. "Seveso") - Attuazione direttiva 96/82/Ce e successive modifiche ed integrazioni
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