Seveso, semplificazioni in arrivo per centrali termoelettriche
Rischio incidenti rilevanti (Seveso)
Si avvicina l’equiparazione dell'olio combustibile denso ai prodotti petroliferi ai fini della disciplina sugli impianti a rischio di incidenti rilevanti (cd. “Seveso”). Impianti esclusi dal Dlgs 334/1999 se non superano le 2.500/25.000 tonnellate di quantità gestite.
La novità è prevista dall’atto di Governo n. 68, presentato in Senato e alla Camera il 12 dicembre 2013, che rimane in attesa dei pareri delle Commissioni competenti parlamentari (nonostante i termini per il rilascio degli stessi siano scaduti a gennaio).
Il provvedimento, composto da 2 soli articoli, recepisce puntualmente l’articolo 30 della direttiva 2012/18/Ce “Seveso”, il quale aggiunge la categoria “oli combustibili densi” alla sezione “prodotti petroliferi” della parte 1 (sostanze specificate) dell’allegato I alla direttiva 96/82/Ce, imponendo agli Stati membri di fare altrettanto a decorrere dal 15 febbraio 2014.
L’atto di Governo n. 68 interviene quindi sul decreto di recepimento della direttiva “Seveso”, il Dlgs 334/1999, che attualmente inquadra l’olio combustibile denso nella parte 2 (sostanze non indicate nella parte 1) dell'allegato I, con classe di rischio R50 (quantità limite pari a 100/200 tonnellate) o R51/53 (quantità limite pari a 200/500 tonnellate).
Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - (cd. "Seveso") - Attuazione direttiva 96/82/Ce e successive modifiche ed integrazioni
Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose - Cd. "Seveso ter" - Abrogazione della direttiva 96/82/Ce
Controllo pericoli incidenti rilevanti sostanze pericolose - cd. "Seveso bis"
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