Tenore di zolfo, limiti sui combustibili validi anche per le crociere
Aria
La nave che effettua crociere organizzate con una determinata frequenza, in date precise e, in linea di principio, a orari di partenza e di arrivo precisi, effettua “servizio di linea” e quindi si applicano i limiti previsti dalla direttiva 1999/32/Ce.
È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 24 gennaio 2014), chiamata a interpretare l’articolo 4-bis della direttiva 1999/32/Ce, norma che impone agli Stati membri di sanzionare le navi passeggeri che fanno servizio di linea da o verso l'Unione, nel caso utilizzino combustibili con tenore di zolfo superiore all'1,5 % in massa (disposizione attuata con gli articolo 295 e 296 del Dlgs 152/2006).
Il limite più alto (4,5%) previsto all’epoca dei fatti dall’allegato VI alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi (cd. “Marpol”) non rileva, perché l’Unione europea non è parte contraente di tale Convenzione. Non tutti gli Stati membri, inoltre, hanno firmato il protocollo del 1997 che ha introdotto l’allegato VI nel testo dell’accordo .
Ma anche a prescindere da tale considerazione, chiude il Giudice Ue, la direttiva non appare comunque incompatibile con il protocollo internazionale, il cui obiettivo ultimo è quello di proteggere l’atmosfera dalle emissioni nocive prodotte dal trasporto marittimo.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Inquinamento atmosferico causato da navi – Convenzione Marpol 73/78 – Articolo 4-bis, comma 4, direttiva 1999/32/Ce – Navi passeggeri che effettuano servizi di linea – Navi da crociera – Tenore massimo di zolfo nei combustibili per uso marittimo – Validità
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