Cassazione, bitume non è terra
Rifiuti
A differenza delle terre da scavo che sono costituite da materiali naturali oggetto di estrazione o scavo, i materiali bituminosi provengono dal petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione, con conseguente classificazione come rifiuto.
Le recenti modifiche normative che hanno interessato le rocce e terre da scavo, conclude la Suprema Corte (sentenza 46243/2013), non hanno quindi alcun rilievo in un caso riguardante materiale bituminoso che comunque, al pari di ogni prodotto proveniente da scavo o demolizione, può essere considerato sottoprodotto – e quindi non rifiuto – “soltanto in ipotesi di totale riutilizzazione nel rispetto delle condizioni fissate dal successivo articolo l84-bis”.
Rigettato quindi il ricorso contro il sequestro preventivo del mezzo utilizzato per il trasporto del materiale in questione, non autorizzato al trasporto di rifiuti, visto che “la previsione contenuta nel Dlgs 152/2006, articolo 259 che prevede l'obbligatoria confisca del mezzo in ipotesi di condanna è da sola sufficiente per giustificare il sequestro dello stesso qualora si ravvisi il ‘fumus’ di reato e si debba escludere l'estraneità del terzo titolare.”.
Trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi - Reato di cui all'articolo 51 Dlgs 22/1997 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Sussistenza
Scarifica del manto stradale - Dlgs 152/2006 - Utilizzazione dei residui nel processo produttivo di conglomerato bituminoso - Necessità del recupero - Configurabilità della nozione di sottoprodotto - Esclusa
Rifiuti - Materiale bituminoso da scavo - Evidente potere di contaminazione - Non applicabilità della disciplina in materia di terre e rocce da scavo - Mancato rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 per la qualifica come sottoprodotto - Applicabilità norme sui rifiuti - Trasporto non autorizzato - Sequestro mezzo - Articolo 259, Dlgs 152/2006 - Legittimità
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