Rifiuti urbani non differenziati, P.a. può “scegliere” impianti
Rifiuti
La disciplina Ue sui rifiuti consente agli enti locali di imporre alle imprese incaricate della raccolta l’obbligo di trasportare i rifiuti urbani non differenziati “nell’impianto di trattamento appropriato più vicino”, stabilito nello stesso Stato membro.
È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con la sentenza 12 dicembre 2013 (causa C-292/12), secondo la quale la clausola posta da un Comune estone, che impone al concessionario della raccolta dei RU non differenziati di trasportare gli stessi a un impianto predefinito nelle vicinanze, risulta giustificata dai principi di “autosufficienza” e di “prossimità” stabiliti dalla direttiva 2008/98/Ce, e quindi è legittima, pur rappresentando un divieto di spedizione tra Stati, anche ai sensi del regolamento 1013/2006/Ce.
Le cose cambiano per i rifiuti industriali ed edili destinati al recupero, in relazione ai quali il vincolo di destinazione non è invece conforme al regolamento 1013/2006/Ce, visto che questo non consente agli Stati membri di vietarne, in tutto o in parte, la spedizione a fini di trattamento verso altri Stati membri.
A causa delle informazioni carenti presentate dal Giudice estone di rinvio e del fatto che tutti gli elementi “si collocano all’interno di un solo Stato membro”, infine, la Cge non ha potuto esprimersi sulla compatibilità delle due clausole con i principi Ue in materia di concorrenza e libertà di servizi.
Gestione dei rifiuti – Articolo 16, direttiva 2008/98/Ce – Principio di prossimità – Regolamento 1013/2006/Ce – Spedizione di rifiuti – Rifiuti urbani non differenziati – Rifiuti industriali e edili - Obbligo per il futuro concessionario di trasportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento appropriati più vicini designati dall'autorità concedente
Direttiva relativa ai rifiuti - Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce
Spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce
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