News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 3 gennaio 2014

Rifiuti urbani non differenziati, P.a. può “scegliere” impianti

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Rifiuti urbani non differenziati, P.a. può “scegliere” impianti

La disciplina Ue sui rifiuti consente agli enti locali di imporre alle imprese incaricate della raccolta l’obbligo di trasportare i rifiuti urbani non differenziati “nell’impianto di trattamento appropriato più vicino”, stabilito nello stesso Stato membro.

 

È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con la sentenza 12 dicembre 2013 (causa C-292/12), secondo la quale la clausola posta da un Comune estone, che impone al concessionario della raccolta dei RU non differenziati di trasportare gli stessi a un impianto predefinito nelle vicinanze, risulta giustificata dai principi di “autosufficienza” e di “prossimità” stabiliti dalla direttiva 2008/98/Ce, e quindi è legittima, pur rappresentando un divieto di spedizione tra Stati, anche ai sensi del regolamento 1013/2006/Ce.

 

Le cose cambiano per i rifiuti industriali ed edili destinati al recupero, in relazione ai quali il vincolo di destinazione non è invece conforme al regolamento 1013/2006/Ce, visto che questo non consente agli Stati membri di vietarne, in tutto o in parte, la spedizione a fini di trattamento verso altri Stati membri.

 

A causa delle informazioni carenti presentate dal Giudice estone di rinvio e del fatto che tutti gli elementi “si collocano all’interno di un solo Stato membro”, infine, la Cge non ha potuto esprimersi sulla compatibilità delle due clausole con i principi Ue in materia di concorrenza e libertà di servizi.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Giustizia 12 dicembre 2013, causa C-292/12

Gestione dei rifiuti – Articolo 16, direttiva 2008/98/Ce – Principio di prossimità – Regolamento 1013/2006/Ce – Spedizione di rifiuti – Rifiuti urbani non differenziati – Rifiuti industriali e edili - Obbligo per il futuro concessionario di trasportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento appropriati più vicini designati dall'autorità concedente

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce

Direttiva relativa ai rifiuti - Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce

Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1013/2006/Ce

Spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598