News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 11 dicembre 2013

Rifiuti, dal 10 dicembre 2013 combustione illecita punita più duramente

Rifiuti

(Francesco Petrucci)
Parole chiave Parole chiave: Rifiuti | Territorio | Sanzioni | Danno ambientale e bonifiche | Ippc/Aia | Deroghe | Recupero energetico / Incenerimento | Agricoltura / Allevamento | Controlli | Emergenze

Rifiuti, dal 10 dicembre 2013 combustione illecita punita più duramente

Da due a cinque anni di reclusione per chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate. Lo prevede il Dl 10 dicembre 2013, n. 136.

 

Il nuovo articolo 256-bis, Dlgs 152/2006 introduce il delitto di combustione illecita di rifiuti che si affianca alle già esistenti contravvenzioni di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (articoli 255 e 256, Dlgs 152/2006). Il nuovo reato mira a contrastare la condotta di chi appicca roghi tossici. La pena si applica anche a chi abbandona rifiuti con lo scopo successivo di bruciarli.

 

La sanzione per il trasgressore aumenta da 3 a 6 anni di reclusione nel caso si brucino rifiuti pericolosi ed è aumentata se i fatti sono commessi in territori in "emergenza rifiuti" (come la cosiddetta "Terra dei fuochi" in Campania). Aumento di un terzo inoltre se il reato è commesso nell'esercizio di attività d'impresa. Il mezzo di trasporto usato per commettere il reato è confiscato. Se si bruciano rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali (articolo 184, comma 2, lettera e), Dlgs 152/2006) si applicano le sanzioni amministrative dell’articolo 255, Dlgs 152/2006 per l’abbandono di rifiuti.

documenti di riferimento
Dl 10 dicembre 2013, n. 136

Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali - Istituzione del reato di combustione illecita di rifiuti

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598