Rifiuti, dal 10 dicembre 2013 combustione illecita punita più duramente
Rifiuti
Da due a cinque anni di reclusione per chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate. Lo prevede il Dl 10 dicembre 2013, n. 136.
Il nuovo articolo 256-bis, Dlgs 152/2006 introduce il delitto di combustione illecita di rifiuti che si affianca alle già esistenti contravvenzioni di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (articoli 255 e 256, Dlgs 152/2006). Il nuovo reato mira a contrastare la condotta di chi appicca roghi tossici. La pena si applica anche a chi abbandona rifiuti con lo scopo successivo di bruciarli.
La sanzione per il trasgressore aumenta da 3 a 6 anni di reclusione nel caso si brucino rifiuti pericolosi ed è aumentata se i fatti sono commessi in territori in "emergenza rifiuti" (come la cosiddetta "Terra dei fuochi" in Campania). Aumento di un terzo inoltre se il reato è commesso nell'esercizio di attività d'impresa. Il mezzo di trasporto usato per commettere il reato è confiscato. Se si bruciano rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali (articolo 184, comma 2, lettera e), Dlgs 152/2006) si applicano le sanzioni amministrative dell’articolo 255, Dlgs 152/2006 per l’abbandono di rifiuti.
Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali - Istituzione del reato di combustione illecita di rifiuti
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