Mercurio metallico, in vigore nuove regole per stoccaggio in discarica
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Con l’entrata in vigore del Dm 29 luglio 2013, scattata il 30 novembre 2013, lo stoccaggio – temporaneo ma per più di 1 anno - del mercurio metallico nelle discariche è consentito nel rispetto dei nuovi criteri.
I criteri e i requisiti costruttivi, gestionali e di controllo "supplementari" che lo stoccaggio deve rispettare ai sensi del Dm 29 luglio 2013, provvedimento che stabilisce una deroga al divieto generale di conferimento di rifiuti liquidi in discarica, vengono integrati nel testo degli allegati I e II del Dlgs 36/2003 (“Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”).
I requisiti specifici per l’ammissibilità in discarica, che riguardano la composizione del rifiuto (mercurio superiore al 99,9% in peso), i serbatoi da utilizzare e le procedure da seguire, sono dettati dal nuovo allegato 4-bis del Dm 27 settembre 2010 (“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”), anch’esso introdotto dal Dm 29 luglio 2013.
Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Attuazione Dlgs 36/2003 - Abrogazione Dm 3 agosto 2005
Discariche - Criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto - Modifica della direttiva 1999/31/Ce
Discariche - Criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico - Modifica Dm 27 settembre 2010
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