News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 28 novembre 2013

Trasporto “in conto proprio” non autorizzato, illecito anche se occasionale

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Trasporto “in conto proprio” non autorizzato, illecito anche se occasionale

L'impresa non iscritta all'Albo gestori ambientali non può effettuare alcun trasporto dei rifiuti prodotti, ma deve rivolgersi a un gestore abilitato al trasporto professionale conto terzi.

 

Anche un solo trasporto di rifiuti non autorizzato, ricorda la Cassazione (sentenza 26614/2013), integra il reato di gestione illecita previsto dall'articolo 256 del Dlgs 152/2006. Condanna quindi confermata per il titolare di un albergo sorpreso a trasportare – con formulario ma senza previa iscrizione all'Albo gestori ambientali – i rifiuti inerti da demolizione prodotti, in relazione alla quale la “occasionalità” del trasporto appare irrilevante.

 

Nel caso specifico, oltretutto, la continuità nel tempo delle movimentazioni (14 in 3 anni) fa si che tali operazioni debbano essere considerate “parte integrante e accessoria” – seppur marginale — dell'organizzazione dell'impresa. La stessa avrebbe quindi dovuto iscriversi comunque all'Albo gestori per il trasporto dei propri rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 8 del Dlgs 152/2006 (iscrizione semplificata).

documenti di riferimento
SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
Sentenza Corte di Cassazione 19 giugno 2013, n. 26614

Rifiuti - Trasporto "in proprio" di rifiuti non pericolosi - Mancata iscrizione all'Albo gestori ambientali - Gestione non autorizzata - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Reato - Sussistenza - Occasionalità - Non rilevanza

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