News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 26 novembre 2013

Corte di Cassazione, inerti da demolizione mai sottoprodotti

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Corte di Cassazione, inerti da demolizione mai sottoprodotti

Sostenere che la demolizione di un edificio possa considerarsi un processo di produzione, da cui possono quindi derivare sottoprodotti, rappresenta una "evidente forzatura".

 

Più in particolare, evidenzia la Corte di Cassazione (sentenza 42342/2013), la forzatura consiste nel dichiarare che il prodotto finale della demolizione sia la nuova costruzione. La demolizione non può infatti essere considerata il prodromo di una nuova costruzione, "giacché questa può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni".

 

Nessuna applicazione dell'articolo 184-bis ("Sottoprodotto") è quindi possibile per i rifiuti da demolizione, visto che il primo requisito previsto dalla disciplina richiede che la sostanza o l'oggetto sia "originato da un processo di produzione".

 

Conseguentemente, il macchinario che raccoglie e tritura materiale già qualificabile come rifiuto, realizza un'attività di recupero di rifiuti che deve essere autorizzata.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 15 ottobre 2013, n. 42342

Rifiuti da demolizione - Natura di sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Sostanza originata da processo di produzione - Non rientra

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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