Emission trading, Ue detta regole per crediti internazionali
Cambiamenti climatici
I gestori di impianti che nel periodo 2008-2012 hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito o il diritto di utilizzare crediti internazionali, nel periodo 2008-2020 possono utilizzare una quantità di crediti internazionali pari all’11% delle quote loro assegnate.
È quanto previsto dal regolamento 1123/2013/Ue che determina i diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/Ce, cioè delle unità di riduzione delle emissioni (Eru) e delle riduzioni certificate di emissioni (Cer), per il periodo che va dal 2008 al 2020.
In alternativa, i gestori degli impianti fissi possono comunque optare per l’utilizzo di Cer ed Eru fino alla quantità loro assegnata nel periodo 2008-2012. Oppure, al pari dei gestori di tutti gli altri impianti coinvolti nell’Emission trading, per l’utilizzo fino a un massimo del 4,5 % delle emissioni verificate nel periodo 2013-2020.
Gli operatori aerei, infine, possono utilizzare crediti internazionali fino a una quantità massima corrispondente all' 1,5 % delle loro emissioni, verificate nel periodo dal 2013 al 2020.
Emission trading - Diritti di utilizzo di crediti internazionali
Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Emission trading system (Eu Ets)
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