“Deposito preliminare” non autorizzato di veicoli fuori uso, scatta il penale
Rifiuti
Il piazzale del concessionario dove stazionano i veicoli dismessi “fuori uso” destinati al successivo smaltimento integra una ipotesi penalmente rilevante di “deposito preliminare” non autorizzato di rifiuti.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione (sentenza 40747/2013), che ha confermato la condanna (prescritta) per gestione non autorizzata di rifiuti nei confronti del titolare di una concessionaria, reputando corretta l’affermazione del Tribunale secondo il quale, posto che il piazzale dove stazionavano i veicoli dismessi “costituiva un sito destinato al successivo smaltimento”, il deposito non autorizzato è da considerarsi “preliminare”, e quindi sanzionabile penalmente ai sensi dell'articolo 256 del Dlgs 152/2006.
Quando il deposito prelude a successive operazioni di smaltimento, è infatti esclusa la configurabilità del deposito “incontrollato”, diversa fattispecie sanzionata sempre in via penale dal Dlgs 152/2006.
Per costante orientamento giurisprudenziale, ricorda infine la Suprema Corte, deve considerarsi fuori uso “tanto il veicolo destinato alla demolizione, privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, quanto quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata”.
Rifiuti - Veicoli fuori uso - Nozione - Deposito non autorizzato in attesa dello smaltimento - Nozione di deposito preliminare - Sanzionabilità penale - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussiste - Articolo 5, Dlgs 209/2003 - Non rileva
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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