News - Aggiornamento normativo

Disposizioni trasversali/Aua

Milano, 23 ottobre 2013

Ambiente, il principio di precauzione è sempre applicabile

Disposizioni trasversali/Aua

(Alessandro Geremei)

Ambiente, il principio di precauzione è sempre applicabile

Discendendo in via diretta dal Trattato Ue, il principio di precauzione costituisce un criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia.

 

Lo sottolinea il Consiglio di Stato (sentenza 4227/2013), secondo il quale il principio di precauzione che “fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente”, si distingue dal principio di prevenzione “ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche”. L'applicazione di tale principio fa si “ che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche”.

 

I vincoli sopravvenuti di natura ambientale su una determinata area, si legge poi nella stessa sentenza, “obbligano” la P.a. a vagliare la compatibilità con gli stessi delle autorizzazioni già rilasciate (nel caso specifico, per attività estrattiva), che quindi “sono permanentemente esposte all' esercizio dell'autotutela amministrativa laddove oggettivamente incompatibili”.

documenti di riferimento
Sentenza Consiglio di Stato 21 agosto 2013, n. 4227

Tutela ambientale - Principio comunitario di prevenzione - Criterio interpretativo - Applicabilità - Necessità di singoli atti di recepimento - Esclusa

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