Servizi locali, l'affidamento "in house" è sempre legittimo
Appalti e acquisti verdi
Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza Ue e della normativa italiana post referendum 2011 abrogativo dell'articolo 23-bis, Dl 112/2008, l'affidamento dei servizi locali "in house" è sempre possibile se sono rispettati i parametri comunitari per l'"in house".
Lo ha ricordato il Tar Lombardia (sentenza 23 settembre 2013, n. 780) respingendo le doglianze di una impresa contro l'affidamento "in house" del servizio di igiene urbana da parte di un Comune. Se sussistono i requisiti comunitari (100% della società affidataria in mano pubblica, "controllo analogo" che consente all'Amministrazione di influenzare le decisioni dell'affidataria, nonché attività della stessa svolta con gli enti che ne detengono il controllo) l'affidamento "in house" è sempre possibile, in deroga alla gara, non esistendo in questo caso alcun obbligo per la Pa di "ricorso al mercato".
I Giudici, inoltre, hanno evidenziato come il Dl 179/2012 (articolo 34, commi 20 e 21) ribadisca che qualunque sia la modalità di affidamento dei servizi locali (gara pubblica, "in house", società mista, partenariato) è indispensabile la conformità ai principi comunitari; lo stesso decreto prevede una verifica sugli affidamenti in essere e l'adeguamento degli stessi ai principi comunitari entro il termine del 31 dicembre 2013, a pena di decadenza.
Dl "Crescita-bis" - Stralcio - Disposizioni in materia di appalti, servizi pubblici locali, imballaggi, elettrosmog e Via per idroelettrico
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