Rifiuti, il Sindaco deve "controllare" i dirigenti di settore
Rifiuti
Con riferimento alla materia rifiuti, anche se ex articolo 107, Dlgs 267/2000 il Sindaco ha compiti di indirizzo e controllo politico, restando la gestione operativa e tecnica in capo ai dirigenti degli uffici, egli una volta esercitati i suoi poteri non può disinteressarsi dei loro effetti, specie se conosce situazioni che mettono in pericolo l'ambiente.
La Corte di Cassazione (sentenza 13 settembre 2013, n. 37544) nel condannare un Sindaco per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, commi 1 e 2, Dlgs 152/2006) ribadisce, con riferimento alla materia rifiuti, che il Sindaco ha comunque il dovere di controllare l'operato dei dirigenti, pur essendo lui organo politico cui non spetta la gestione operativa della materia, tanto più in quelle situazioni che possano mettere in pericolo l'ambiente.
Nel caso di specie, il Sindaco, emetteva un'ordinanza contingibile e urgente (articolo 191, Dlgs 152/2006) per stoccare provvisoriamente rifiuti urbani in un'area, disinteressandosi poi della situazione e addebitando la colpa del successivo degrado dell'area al dirigente di settore in forza dell'articolo 107, Dlgs 267/2000. Per i Giudici invece correttamente il Tribunale aveva condannato il Sindaco in forza del suo dovere di controllo.
Rifiuti - Gestione non autorizzata (articolo 256, Dlgs 152/2006) - Responsabilità - Sindaco - Esclusione - Non sussiste - Controllo operato dal dirigente del settore - Necessità
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