Circolare MinAmbiente, in discarica solo materiale trattato
Rifiuti
Pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, la sola tritovagliatura non soddisfa l'obbligo di trattare i rifiuti conferiti in discarica ai sensi della direttiva 1999/31/Ce.
In base alle indicazioni della Commissione Ue, chiarisce il MinAmbiente (circolare 6 agosto 2013), l’obbligo di trattamento previsto dalla direttiva 1999/31/Ce (e recepito dal Dlgs 36/2003) deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica.
Esempi di trattamento “minimo” sono la bioessiccazione, la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia.
Sono quindi da considerarsi superate le indicazioni “transitorie” fornite dallo stesso Ministero con la circolare 30 giugno 2009, in base alle quali una "raccolta differenziata spinta" (e/o il conseguimento degli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica) potevano far venir meno l'obbligo di trattamento, senza alcuna necessità di dimostrare – come invece richiede la norma – la non indispensibilità del trattamento per il rispetto dei limiti fissati e l’incapacità dello stesso a prevenire/ridurre le ripercussioni negative su ambiente e salute umana.
Smaltimento dei rifiuti urbani in discarica: problematiche e dubbi interpretativi
Ammissibilità in discarica dei rifiuti tritovagliati - Superamento circolare del 30 giugno 2009
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941