Rifiuti inerti, il processo di recupero semplificato si chiude solo con l'effettivo utilizzo
Rifiuti
Nella fase temporale che precede l'utilizzo del materiale recuperato ai sensi del Dm 5 febbraio 1998, e nella stessa fase di utilizzo, il materiale continua ad essere un rifiuto e come tale deve essere gestito.
Il MinAmbiente (nota 18563/2013) conferma la propria interpretazione (si veda la nota 26479/2011) del punto 7.1 all'allegato I del Dm 5 febbraio 1998 (Recupero in forma semplificata dei rifiuti non pericolosi), norma che nel fissare i requisiti e le condizioni da rispettare affinché le attività di recupero dei rifiuti ceramici e inerti possano operare in via semplificata (in deroga al principio generale secondo il quale tutti gli impianti di rifiuti devono essere autorizzati), prevede 3 possibili esiti conclusivi: Mps per l'edilizia, utilizzo per recupero ambientale, utilizzo per realizzare rilevati e sottofondi. In materia, nessuna analogia né interpretazione estensiva è possibile.
Nel caso un impianto di trattamento di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non utilizzi i materiali derivanti dal trattamento effettuato, ma li ceda a terzi, questi continuano quindi ad essere rifiuti visto che l'operazione di recupero si conclude solo con l'utilizzo del materiale.
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
Attività di recupero inerti in procedura semplificata - Dm 5 febbraio 1998
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