News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 17 giugno 2013

Terre da scavo, Governo “argina” il regolamento sul riutilizzo

Rifiuti

(Redazione Reteambiente)

Terre da scavo, Governo “argina” il regolamento sul riutilizzo

Il Dm 161/2012 che stabilisce le condizioni che i “materiali da scavo” devono rispettare per poter esser considerati sottoprodotti, si applica solo nel caso di “terre e rocce da scavo” che provengono da attività o opere soggette a Via o Aia.

 

La novità è prevista dal “Decreto Fare” approvato dal CdM del 15 giugno 2013, ora in attesa di pubblicazione sulla Gu, che introduce un nuovo comma 3 nell’articolo 184-bis (“Sottoprodotto”) del Dlgs 152/2006. Esclusa ex lege dal campo di applicazione del Dm 161/2012 anche l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e di posa in mare di cavi e condotte.

 

Novità in arrivo anche per le matrici materiali di riporto, escluse — al pari del suolo — dalle norme in materia di rifiuti, in base a quanto stabilito dall’articolo 185 del Dlgs 152/2006. Tramite modifica del Dl 2/2012 (cd. “Ambiente”), il “Decreto Fare” da un lato integra l’interpretazione autentica dell’articolo 185 in questione, e dall’altro introduce l’obbligo applicativo di sottoporre le matrici di riporto a test di cessione sui materiali granulari, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee.

documenti di riferimento
Dm Ambiente 10 agosto 2012, n. 161

Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti - Attuazione articolo 49 del Dl 1/2012 ("Dl Liberalizzazioni")

Dl 25 gennaio 2012, n. 2

"Dl Ambiente" - Materiali da riporto - Sacchetti biodegradabili - Emergenza Regione Campania

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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