Terre da scavo, Governo “argina” il regolamento sul riutilizzo
Rifiuti
Il Dm 161/2012 che stabilisce le condizioni che i “materiali da scavo” devono rispettare per poter esser considerati sottoprodotti, si applica solo nel caso di “terre e rocce da scavo” che provengono da attività o opere soggette a Via o Aia.
La novità è prevista dal “Decreto Fare” approvato dal CdM del 15 giugno 2013, ora in attesa di pubblicazione sulla Gu, che introduce un nuovo comma 3 nell’articolo 184-bis (“Sottoprodotto”) del Dlgs 152/2006. Esclusa ex lege dal campo di applicazione del Dm 161/2012 anche l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e di posa in mare di cavi e condotte.
Novità in arrivo anche per le matrici materiali di riporto, escluse — al pari del suolo — dalle norme in materia di rifiuti, in base a quanto stabilito dall’articolo 185 del Dlgs 152/2006. Tramite modifica del Dl 2/2012 (cd. “Ambiente”), il “Decreto Fare” da un lato integra l’interpretazione autentica dell’articolo 185 in questione, e dall’altro introduce l’obbligo applicativo di sottoporre le matrici di riporto a test di cessione sui materiali granulari, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee.
Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti - Attuazione articolo 49 del Dl 1/2012 ("Dl Liberalizzazioni")
"Dl Ambiente" - Materiali da riporto - Sacchetti biodegradabili - Emergenza Regione Campania