Rinnovo conformità antincendio senza "bollo"
Sicurezza sul lavoro
L'attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio nonché la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) presentata ai Vigili del fuoco, non "pagano" l'imposta di bollo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con risoluzione 8 aprile 2013, n. 24/E.
Il Fisco ha precisato che l'attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio (articolo 5, Dpr 151/2011) che il titolare delle attività soggette a prevenzione incendi deve inviare ogni 5 anni al Comando dei vigili del fuoco è una dichiarazione che attesta l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Come dichiarazione con la quale il privato attesta che nulla è cambiato rispetto a 5 anni prima, segue il rilascio di una semplice ricevuta dai Vigili del fuoco, senza rilasci di attestazioni o certificazioni. Pertanto la dichiarazione è esente dall'imposta di bollo.
Anche la Scia (segnalazione certificata di inizio attività, articolo 19, legge 241/1990) presentata ai Vigili del fuoco è una semplice dichiarazione — come lo era la dichiarazione di inizio attività (Dia) che è stata sostituita dalla Scia — e quindi anch'essa non paga il bollo, sempre che a tale istanza non segua il rilascio da parte dei Vigili di fuoco di certificati o attestazioni. Scontano invece il bollo di 14,62 euro il nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco possono richiedere preventivamente al Comando provinciale e le richieste di verifiche in corso d’opera al fine di attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.
Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
Chiarimenti sull'applicazione e sull'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti previsti per esercizio di attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi
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