Terre da scavo, istruzioni Ispra pro trasparenza
Rifiuti
L’Ispra ha predisposto il disciplinare e pubblicato sul web il relativo sistema informativo attraverso il quale tutte le P.a. potranno comunicare, in attuazione del Dm 161/2012, i pareri relativi ai piani di utilizzo.
Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, l’articolo 13 del Dm 161/2012 (regolamento che detta le condizioni per il riutilizzo come sottoprodotti dei materiali da scavo) stabilisce l’obbligo per tutte le autorità competenti di comunicare i pareri in merito ai piani di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).
Lo stesso articolo affida all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) il compito di pubblicare un disciplinare sulle informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione, adempimento assolto dall’Istituto il 5 aprile 2013 (con un ritardo di 5 mesi sui tempi stabiliti dal regolamento) con la pubblicazione del disciplinare e del relativo sistema informativo.
Dal 5 aprile 2013 tutte le P.a. interessate possono così autenticarsi e effettuare le comunicazioni previste collegandosi al portale Ispra www.terrerocce.isprambiente.it.
Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti - Attuazione articolo 49 del Dl 1/2012 ("Dl Liberalizzazioni")
Materiali da scavo - Obbligo di comunicazione dei pareri sui piani di utilizzo ai sensi dall'articolo 13 del Dm 161/2012
Gli ostacoli al riutilizzo dei materiali da scavo dopo l’entrata in vigore del Dm 161/2012: la parola al giudice amministrativo.
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