Tares, scambio informazioni tra Comuni e Agenzia Entrate
Rifiuti
Con Provvedimento del 29 marzo 2013, n. 39724/2013 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili ai Comuni i dati relativi alla superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria affinchè i Comuni possano procedere al riscontro di tali dati con quelli in proprio possesso.
In caso infatti di scostamenti significativi tra i dati in possesso a tali due enti i Comuni dovranno segnalare tale difformità all'Agenzia che procederà agli accertamenti necessari: è quanto stabilito dall'articolo 14, comma 9, del Dl 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. Salva Italia) in materia di Tares. L'obbiettivo è quello di allineare i dati e accertare eventuali differenze, posto che la Tares, a regime, sarà determinata sull'80% della superficie catastale (mentre in fase di transizione essa, così come finora la Tarsu, verrà determinata sulla superficie calpestabile "dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati").
Ricordiamo che la Tares è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 abrogando Tarsu, Tia1 e Tia2, e che il Dl 8 aprile 2013, n. 35 in vigore dallo stesso giorno ha stabilito che, per il solo 2013, saranno i Comuni, con propria delibera, a stabilire le scadenze e il numero delle rate; potrà essere quindi derogata la scadenza di luglio 2013 stabilita dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, che già aveva prorogato il termine della prima rata originariamente fissato ad aprile 2013.
Misure urgenti per il pagamento dei debiti della pubblica Amministrazione nonché in materia di versamento di tributi degli Enti locali - Stralcio - Disposizioni sulla Tares
Tares - Modalità di interscambio tra Agenzia e Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel Catasto edilizio urbano
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