Bioshopper, decreto in Gu ma ancora non efficace
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È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 marzo 2013 il Dm 18 marzo 2013 sulle caratteristiche tecniche dei sacchetti per l'asporto merci. Ma ancora non si è conclusa la procedura di notifica alla Unione europea, indispensabile, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto, per la sua entrata in vigore.
Il decreto è stato infatti notificato alla Ue il 12 marzo 2013. Da quella data decorrono i 90 giorni per la conclusione della procedura di notifica alla Unione europea. Ai sensi dell'articolo 6 del Dm 18 marzo 2013, quindi, le disposizioni sulle caratteristiche tecniche dei bioshopper, cui dovranno attenersi tutti coloro che li immettono sul mercato, non sono ancora efficaci, dato che lo saranno solo quando si sarà conclusa la procedura di notifica ai sensi della direttiva 98/34/Ce e saranno poi decorsi i 60 giorni previsti dall'articolo 2, comma 4, Dl 2/2012.
Ai sensi del decreto, oltre ai sacchetti monouso biodegradabili e compostabili (norma Uni 13432:2002) potranno circolare i sacchetti riutilizzabili composti da polimeri diversi dai precedenti con maniglia esterna; spessore superiore 200 micron e composti almeno per il 30% di plastica riciclata (uso alimentare) o di spessore superiore a 100 micron composti almeno per il 10% di plastica riciclata (uso non alimentare). Se la maniglia dei riutilizzabili è interna cambiano gli spessori minimi, rispettivamente 100 micron (uso alimentare) e 60 micron (uso non alimentare), ferme restando le percentuali di utilizzo di plastica riciclata. Ammessi anche sacchi riutilizzabili in carta, tessuti di fibre naturali, fibre di poliammide e materiali diversi dai polimeri. Il divieto di commercializzazione non riguarda l'esportazione (articolo 1, lettera d), Dm 18 marzo 2013).
Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci
"Dl Ambiente" - Materiali da riporto - Sacchetti biodegradabili - Emergenza Regione Campania
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