Traffico di rifiuti, esportatore in linea con regole Paese destinazione
Rifiuti
Non basta che sia in regola con le autorizzazioni il destinatario – nel caso, una impresa extra Ue - ma occorre che il soggetto originatore dei rifiuti sia in possesso dell'apposita licenza prevista nel Paese di destinazione, altrimenti scatta il reato di traffico illecito (articolo 259, Dlgs 152/2006).
Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 13 marzo 2013, n. 11837 confermando la decisione del Tribunale. Una impresa italiana era accusata di traffico illecito poiché aveva adottato una procedura di spedizione di rifiuti in Cina senza avere l'autorizzazione prescritta dalla legge cinese (licenza AQSIQ). La difesa della ricorrente aveva lamentato che le imprese cinesi destinatarie dei rifiuti, una delle quali in veste di intermediario, erano in regola e quindi escludeva che anche l'impresa esportatrice dovesse essere munita della licenza prevista dalla legge del luogo di destinazione.
Per i Giudici però rileva la gestione complessiva dei rifiuti, dall'origine fino al destinatario reale e si deve quindi escludere che il responsabile delle attività di controllo possa essere l'intermediario (divenuto proprietario in seguito a contratto di compravendita) perché si interromperebbe il requisito della tracciabilità del rifiuto (ex regolamento 1013/2006/Ce, implicitamente richiamato dall'articolo 194, Dlgs 152/2006), che non si interrompe se la responsabilità continua a gravare sul produttore, il quale deve quindi essere dotato della apposita licenza prevista nel paese di destinazione (in questo caso la Cina). Il soggetto originatore dei rifiuti è il responsabile dell'intera operazione di spedizione.
Spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce
Traffico di rifiuti - Spedizione transfrontaliera in Paese extra Ue - Responsabilità della spedizione - Azienda esportatrice - Sussiste - Licenza prevista dalla legge del Paese di destinazione - Possesso - In capo all'impresa esportatrice - Necessità - Mancanza - Reato di traffico illecito di rifiuti (articolo 259, Dlgs 152/2006)
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