Autorizzazione discarica, accesso del pubblico alle informazioni sin dall'inizio
Rifiuti
In un procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione per una discarica è necessario, come previsto dalla Convenzione di Aarhus, che il pubblico interessato possa prendere visione dei documenti fin dal momento in cui tutte le possibili opzioni sono ancora praticabili.
Secondo la Corte di Giustizia Ue (sentenza 15 gennaio 2013, causa C-416-2010), infatti sia la direttiva 96/61/Ce sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (articolo 15), sia la predetta Convenzione, devono essere interpretate nel senso che le autorità nazionali competenti non possono impedire l'accesso a una decisione rilevante ai fini del rilascio dell'autorizzazione adducendo motivi di riservatezza commerciale o industriale.
Tale violazione, conclude la Corte, potrebbe anche essere sanata nel secondo grado del procedimento amministrativo, purchè in tale stadio il pubblico interessato possa ancora esercitare un'influenza effettiva sulla decisione finale; altrimenti la violazione comporta l'annullamento dell'intero procedimento.
Convenzione sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e alla giustizia in materia ambientale - Fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998
Vademecum per le imprese - Aggiornato al 31 maggio 2012
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