Tutela dell’ambiente, la Regione può andare oltre lo Stato
Acque
Per la Corte Costituzionale le Regioni possono sempre prevedere, nell’ambito delle proprie competenze, misure di tutela ulteriori e/o maggiori rispetto agli standards unitari stabiliti dallo Stato.
Tutto nasce dall’impugnazione presentata dalla Regione Toscana contro il Dlgs 176/2011 (Utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali), nella parte in cui annovera il rispetto della Parte terza del Dlgs 152/2006 tra i criteri autorizzativi a fine di tutelare i corpi idrici. Qualora interpretata come preclusiva all’applicazione di misure più rigorose da parte delle Regioni, tale disposizione violerebbe — almeno secondo l'ente ricorrente — le competenze delle stesse in materia di tutela della salute.
Per la Corte tale censura non è fondata (sentenza 244/2012). Sul medesimo bene giuridico unitariamente inteso (ambiente) coesistono infatti la tutela di competenza esclusiva dello Stato, e la fruizione (in particolare il governo del territorio) di competenza concorrente regionale. Disposizioni del genere non possono quindi che essere intese come prescrittive del solo limite minimo di protezione.
Acque – Utilizzazione di una sorgente - Autorizzazione regionale - Rispetto normativa statale - Dlgs 152/2006 - Lesione delle prerogative regionali – Interpretazione preclusiva di tutele più rigorose - Non fondatezza
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