Servizio di gestione Rsu prorogabile con ordinanza
Rifiuti
Il ricorso all'istituto della ordinanza contingibile ed urgente per prorogare il contratto in essere di gestione dei rifiuti solidi urbani non è di per sé illegittimo, ma lo diventa quando mantiene invariato il corrispettivo economico.
Per il Tar Lazio (sentenza 9062/2012) il pericolo per la salute pubblica e l’ambiente che deriverebbe dalla mancata gestione dei rifiuti non è adeguatamente fronteggiabile con le misure ordinarie, e legittima quindi il Sindaco a esercitare i poteri extra ordinem riconosciutigli dall’articolo 50 del Dlgs 267/2000 (cd. “Tu Enti locali”), a prescindere da chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo.
L’ordinanza diventa però illegittima quando ordina all’attuale gestore di proseguire il servizio mantenendo invariato il corrispettivo economico previsto dal precedente contratto, senza alcuna verifica sulla idoneità dello stesso a remunerare il servizio, in quanto ingiustificato sacrificio dell’iniziativa economica privata — tutelata dalla Costituzione — a beneficio della P.a..
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Servizio di gestione rifiuti - Scadenza affidamento - Emergenza sanitaria e ambientale - Ordinanze sindacali di proroga - Legittime - Mancata variazione del corrispettivo economico - Illegittima
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