Elettrosmog, dal 20 ottobre 2012 le sanzioni sono “regionali”
Inquinamento (altre forme di)
Il Dl 179/2012 (cd. “Crescita-bis”) precisa i confini dei valori di attenzione cautelativi contro l’inquinamento elettromagnetico, detta nuove regole per i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità e affida alle Regioni il compito di sanzionare le violazioni.
Tra gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali previsti dall’articolo 14 del “Crescita-bis” si segnala l’integrazione dei precetti stabiliti dal Dpcm 8 luglio 2003, che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici generati a frequenze comprese tra 100 e 300 GHz.
Si segnala l’esenzione dei tetti dal rispetto dei valori di attenzione prevista indipendentemente dalla presenza di balaustre e di pavimentazione rifinita, la fissazione del punto di rilevamento a 1,50 m. sul piano di calpestio per il rispetto degli altri limiti e obiettivi e le nuove disposizioni specifiche per le tecniche di rilevamento. L’affidamento alle Regioni della competenza sanzionatoria (anche nel caso di frequenze di 50 Hz) chiude il cerchio delle novità.
Limiti di esposizione della popolazione a campi magnetici dalla frequenza di rete - 50 Hz - Generati da elettrodotti - Attuativo dell'articolo 4, comma 2, lett, a), legge 22 febbraio 2001, n. 36
Limiti di esposizione della popolazione a campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz - Attuativo dell'articolo 4, comma 2, lett, a), legge 22 febbraio 2001, n. 36
Dl "Crescita-bis" - Stralcio - Disposizioni in materia di appalti, servizi pubblici locali, imballaggi, elettrosmog e Via per idroelettrico
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