Bonifiche, no obbligo di intervento per proprietario non responsabile
Danno ambientale e bonifiche
Il proprietario di un terreno situato all'interno di un sito di bonifica di interesse nazionale (Sin), se non responsabile dell'inquinamento, ha solo facoltà - ma non un obbligo - di procedere alla bonifica.
Il Tar Toscana (sentenza 19 settembre 2012, n. 1551) in relazione al sito di interesse nazionale per la bonifica situato in Livorno, ha infatti statuito che il proprietario incolpevole può — se di suo interesse — procedere alla messa in sicurezza e poi alla bonifica del sito di sua proprietà onde evitare la sottoposizione a vincolo dell'area (onere reale e/o privilegio speciale ex articolo 253, Dlgs 152/2006).
In nessun modo, tuttavia, può egli essere obbligato dalla Pa a procedere in tal senso (poichè sarebbe altrimenti configurabile un'ipotesi di responsabilità oggettiva), a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, non vi sia stata idonea indagine sul responsabile dell'inquinamento.
Bonifiche - Articolo 253 del Dlgs 152/2006 - Siti di interesse nazionale - Proprietario non responsabile dell'inquinamento - Obbligo di bonifica - Non sussiste
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