Acque reflue industriali, il mero superamento dei limiti è reato
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È indifferente quale sia l'operazione o il momento in cui avviene il superamento dei limiti tabellari in relazione ad uno scarico di acque reflue, così come la circostanza che lo scarico sia autorizzato: allorchè vi è superamento dei limiti, vi è reato.
La sentenza 30 maggio 2012, n. 20873 della Corte di Cassazione chiarisce infatti che l'articolo 137 del Dlgs 152/2006 punisce, senza alcuna eccezione, "chiunque" nell'effettuare uno scarico, supera i valori limiti fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 al Dlgs 152/2006. Addurre quindi a propria discolpa il fatto che l'immissione sia stata occasionale e fortuita non vale ad escludere la sussistenza del reato.
Allo stesso modo, il sistema di scarico e/o di depurazione delle acque di uno stabilimento deve essere considerato nel suo complesso e non può parlarsi di attività, quali ad esempio il lavaggio dei filtri, come attività separate che in quanto tali sono "esonerate" dal rispetto dei limiti di legge.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Acque reflue industriali - Articolo 137, Dlgs 152/2006 - Limiti tabellari - Superamento - Reato - Sussiste
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