Appalti, procedura negoziata senza discriminazioni di "residenza"
Appalti e acquisti verdi
È illegittimo l'invito del Comune a partecipare alla procedura negoziata senza bando di gara per un incarico di progettazione e direzione lavori (articoli 57 e 91, Dlgs 163/2006) fatto solo a professionisti operanti nel territorio del Comune medesimo.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza 13 giugno 2012, n. 3469. Per i Supremi Giudici il principio di non discriminazione impone che tutti i potenziali offerenti siano posti in condizioni di eguaglianza e non consente limitazioni di accesso al mercato "ratione loci", ovvero in ragione dell'ubicazione della sede in un determinato territorio.
La scelta del Comune di limitare la partecipazione ai professionisti locali, non essendo supportata da un'indagine volta a verificare le professionalità più qualificate con riguardo all'oggetto della procedura, si è tradotta in una aprioristica limitazione territoriale in contrasto coi principi Ue di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Appalti pubblici - Procedura negoziata - Invito del Comune - Effettuato solo a professionisti operanti nel territorio comunale - Contrasto con il principio di tutela della concorrenza - Sussiste
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
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