Emissioni moleste, sono continuative anche con soluzione di continuità
Aria


Affinchè si possa parlare di carattere continuativo di una condotta non è necessario che essa sia reiterata di giorno in giorno, ma è sufficiente che la condotta si ripeta con cadenza fissa e senza interruzioni di entità rilevante.
Pertanto, secondo Cassazione 24 maggio 2012, n. 19637, anche emissioni che avvengono sempre e solo in ore notturne per alcuni giorni, ma distanza di poche settimane l'una dall'altra, sono da considerarsi continuative e danno adito all'imputazione di un reato permanente quale quello nel quale il soggetto protrae una condotta illecita nel tempo e può porvi fine solo con un atto volontario.
Nel caso di reato continuato, ricorda infine la Cassazione, che comporta quindi il reiterarsi di conseguenze dannose e/o pericolose per l'ambiente e la salute a causa della mancata predisposizione di misure per il contenimento delle emissioni stesse, non vi è prescrizione del reato.
Aria - Emissioni - Condotta continuativa - Reato permanente - Requisiti
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
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