Appalti, ampia discrezionalità amministrativa su valutazione offerta più vantaggiosa
Appalti e acquisti verdi
La Commissione aggiudicatrice di un appalto per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, gode di un'ampia discrezionalità nella suddivisione del punteggio da attribuire agli elementi costituenti l'offerta tecnica secondo i criteri predefiniti nella "lex specialis" di gara.
Il Consiglio di Stato (sentenza 6 giugno 2012, n. 3339) ribadisce un consolidato orientamento in materia di appalti pubblici (Dlgs 163/2006) che vieta al Giudice amministrativo di sindacare l'operato tecnico-amministrativo della Commissione aggiudicatrice solo in presenza di evidenti irrazionalità e incongruenze. Certamente tali non sono, a parere dei Giudici, l'elaborazione, da parte della Commissione, di modalità di graduazione del punteggio.
Il Supremo Collegio ha ribadito un altro principio. In materia di appalti pubblici, le clausole di esclusione poste dalla legge o dal bando sulle dichiarazioni cui è tenuta l'impresa partecipante alla gara sono di stretta interpretazione. Spazio quindi solo alle espressioni letterali in esse contenute, restando preclusa ogni forma di estensione analogica.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
Appalti - Bando di gara - Offerta economicamente più vantaggiosa - Valutazione - Ampia discrezionalità della Pubblica amministrazione - Sussiste
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