Servizi locali, obbligatorio recuperare aiuti di Stato da società pubbliche di gestione
Appalti e acquisti verdi
Il recupero degli aiuti di Stato concessi a società di capitali a prevalente partecipazione pubblica che forniscono servizi pubblici locali è obbligatorio, fatti salvi gli aiuti di importanza minore ("de minimis").
Lo ha ricordato la Sezione tributaria della Cassazione nella sentenza 23 maggio 2012, n. 8108. La decisione della Commissione Ue 2003/193 Ce ha disposto che le Autorità italiane procedono al recupero degli aiuti concessi in base a regimi giudicati incompatibili col diritto comunitario, tra i quali rientrano le esenzioni fiscali alle Spa a partecipazione pubblica esercenti servizi pubblici locali (ex legge 549/1995 e Dl 331/1993, convertito in legge 427/1993).
Il Dl 10/2007 ha definito le modalità di recupero di tali aiuti dopo che le precedenti norme del 2005 (legge 65/2005) erano state ritenute insufficienti a ottemperare le decisioni Ue e l'Italia era stata condannata dalla Corte di Giustizia (sentenza 1° giugno 2006 causa C-207/05). Alla luce degli obblighi derivanti dalla norma del 2007 l'Agenzia delle entrate può procedere senz'altro al recupero delle agevolazioni con esclusione solo degli aiuti "de minimis", con comunicazione-ingiunzione per il recupero delle imposte non versate per effetto del regime agevolativo incompatibile con le norme Ue.
Servizi pubblici locali - Società per azioni a partecipazione pubblica -Agevolazioni fiscali - Aiuto di Stato - Incompatibilità col mercato comune Ue - Recupero somme da parte del Fisco - Obbligatorietà
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