News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 31 maggio 2012

Bando gestione rifiuti, dai requisiti morali non si prescinde

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Bando gestione rifiuti, dai requisiti morali non si prescinde

Ai fini della dichiarazione obbligatoria di possesso dei requisiti di moralità professionale prevista dal “Tu appalti”, il responsabile tecnico della impresa di gestione rifiuti è pienamente equiparabile al direttore tecnico.

 

Con questa motivazione il Consiglio di Stato (sentenza 2820/2012) ha confermato l’esclusione di una società da una gara per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani ingombranti, a causa della mancata presentazione della dichiarazione sui requisiti di moralità professionale del direttore tecnico richiesta dal Dlgs 163/2006.

 

Nel caso tale figura non sia presente nell’organico aziendale, il CdS sottolinea che i requisiti di moralità vanno riferiti al responsabile tecnico ex Dm 406/1998, figura necessaria per l’iscrizione all’Albo gestori ambientali.

 

L’esclusione nell’ipotesi di omessa dichiarazione stabilita espressamente dal bando di gara, infine, preclude l’applicazione della teoria del cd. “falso innocuo”.

documenti di riferimento
Dm Ambiente 28 aprile 1998, n. 406

Regolamento Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Dlgs 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce

Sentenza Consiglio di Stato 17 maggio 2012, n. 2820

Rifiuti - Bando per la raccolta dei rifiuti urbani - Requisiti di moralità del direttore tecnico - Responsabile tecnico - Equiparabilità  - Sussiste

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