Divieto sacchetti di plastica, il MinAmbiente mette un punto fermo
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Rispondendo a un’interrogazione parlamentare, il 22 maggio 2012 il Ministero dell’ambiente ha chiarito il senso dell’articolo 2 del Dl 2/2012, convertito in legge 28/2012 sulla commercializzazione degli shopper.
La disposizione di legge aveva dato adito a diverse interpretazioni, alcune poco in linea con il chiaro dettato normativo. Ora il Ministero ha chiarito che dal 25 marzo 2012 (vigore della legge 28/2012) possono essere commercializzati solo shopper monouso fatti con polimeri (plastiche) biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13432:2002 o shopper fatti con altri polimeri (materiali non compostabili) che abbiano determinati spessori: se con maniglia esterna spessore minimo di 200 micron (uso alimentare) o 100 micron (altri usi); se con maniglia interna spessore minimo 100 micron (uso alimentare) o 60 micron (altri usi).
Altro punto chiarito dal Ministero è che solo questi shopper riutilizzabili visti sopra (e non altri) devono obbligatoriamente contenere il 30% di plastica riciclata (se per uso alimentare) o il 10% (altri usi). Si tratta quindi di un ulteriore requisito tecnico oltre a quello degli spessori minimi.
Chiarimenti sul divieto di circolazione e sulle tipologie di shopper commercializzabili
"Dl Ambiente" - Materiali da riporto - Sacchetti biodegradabili - Emergenza Regione Campania
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