Sottoprodotti, la Cassazione preferisce l’interpretazione “meno estensiva”
Rifiuti
Il concetto di “normale pratica industriale” riferito ai sottoprodotti non può comprendere le attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l’originaria natura.
Per la Corte di Cassazione (sentenza 17453/2012, pubblicata il 10 maggio scorso), anche gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo escludono la possibilità che il materiale venga considerato sottoprodotto, e quindi non rifiuto.
In base alla interpretazione della Suprema Corte, inoltre, le operazioni di cernita, vagliatura, frantumazione e macinazione dei residui di produzione, cd. “minimali”, fanno parte dei “trattamenti” previsti dall’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006, e devono quindi essere conformi alla “normale pratica industriale” affinché i residui possano essere considerati sottoprodotti.
Sottoprodotti - Dlgs 152/2006 - Requisiti - Concetto di normale pratica industriale - Trattamento e operazioni "minimali" - Interpretazione "meno estensiva" di sottoprodotto - Natura di rifiuto
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